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MINISTERO DELLA SANITA' Descreto 15 febbraio 1984 Trattamento della frutta con gas etiene. |
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IL MINISTERO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con la quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1982 concernente "Modalità di effettuazione di controlli sugli agrumi oggetto di trattamento di deverdizazione"; Sentito il parere de Consiglio superiore di sanità; Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sentito il parere dell'istituto superiore della sanità;
Decreta:
Art. 1. E' Consentito il trattamento a scopo di deverdizzazione degli agrumi con gas etilene. E' altresì consentita la maturazione accelerata della banane e dei loti con gas etilene. Per i trattamenti di cui al comma primo e secondo del presente articolo è consentito anche l'impiego di gas etilene in miscela con azoto od altro gas inerte.
Art. 2. L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1 può essere impiegato, nelle celle di sverdimento, nella proporzione massima del 2%. I requisiti di purezza del gas etilene e dell'azoto di cui all'art. 1 devono corrispondere a quelli riportati nell'allegato al presente decreto.
Art. 3. Gli agrumi, da sottoporre a deverdizzazione mediante trattamento con gas etilene, devono rispondere ai requisiti di cui alla lettere B), comma i) ed ii), dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 379/71 del 19 febbraio 1971 e devono avere un contenuto in succo corrispondente a quello previsto dalla lettera C) del regolamento medesimo. Le banane e i loti da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all'art. 1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione.
Art. 4. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere effettuate nel rispetto delle norme concernenti la tutela dell'ambiente e dei lavoratori addetti.
Art. 5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffuciale della Repubblica italiana.
Roma, adì 15 febbraio 1984 Il Ministro: DEGAN |
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Allegato
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Impurezza tollerata (acqua ossigenata, ossigeno ed idrogeno), complessivamente, non più di 10 ppm. |
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