MINISTERO DELLA SANITA'

Descreto 15 febbraio 1984

Trattamento della frutta con gas etiene.

 

IL MINISTERO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con la quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1982 concernente "Modalità di effettuazione di controlli sugli agrumi oggetto di trattamento di deverdizazione";

Sentito il parere de Consiglio superiore di sanità;

Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il parere dell'istituto superiore della sanità;

 

Decreta:

 

Art. 1.

E' Consentito il trattamento a scopo di deverdizzazione degli agrumi con gas etilene.

E' altresì consentita la maturazione accelerata della banane e dei loti con gas etilene.

Per i trattamenti di cui al comma primo e secondo del presente articolo è consentito anche l'impiego di gas etilene in miscela con azoto od altro gas inerte.

 

Art. 2.

L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1 può essere impiegato, nelle celle di sverdimento, nella proporzione massima del 2%.

I requisiti di purezza del gas etilene e dell'azoto di cui all'art. 1 devono corrispondere a quelli riportati nell'allegato al presente decreto.

 

Art. 3.

Gli agrumi, da sottoporre a deverdizzazione mediante trattamento con gas etilene, devono rispondere ai requisiti di cui alla lettere B), comma i) ed ii), dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 379/71 del 19 febbraio 1971 e devono avere un contenuto in succo corrispondente a quello previsto dalla lettera C) del regolamento medesimo.

Le banane e i loti da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all'art. 1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione.

 

Art. 4.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere effettuate nel rispetto delle norme concernenti la tutela dell'ambiente e dei lavoratori addetti.

 

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffuciale della Repubblica italiana.

 

Roma, adì 15 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

 

Allegato

REQUISITI DI PUREZZA DEL GAS ETILENE

Titolo etilene ...................................................... 98%

Etano ................................................................ 1,2%

Azoto ............................................................... 0,32%

Metano ............................................................ 0,20%

Anidride carbonica ............................................. tracce

 

REQUISITI DI PUREZZA DEL GAS AZOTO

Titolo ................................................................. 99%

Impurezza tollerata (acqua ossigenata, ossigeno ed idrogeno), complessivamente, non più di 10 ppm.

 

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