REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2,paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

1) Il regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione (2) reca, tra l'altro, disposizioni concernenti la maturazione delle arance.

 

2) Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha deciso di raccomandare, nell'ambito della norma CEE/ONU FFV-14 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli agrumi, nuove disposizioni concernenti i requisiti di maturazione delle arance aventi una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto e prodotte in zone climatiche nelle quali i frutti rimangono di colorazione verde anche quando sono maturi.

 

3) La norma CEE/ONU FFV-14 non contiene disposizioni sui procedimenti di deverdizzazione autorizzati dagli Stati membri, procedimenti che peraltro sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3). Inoltre, non essendo fissato alcun requisito di omogeneità per i mandarini di calibro superiore al calibro 1, è necessario modificare la tabella che stabilisce la differenza massima di diametro tra il frutto più piccolo e quello più grande per i mandarini contenuti nello stesso imballaggio.

 

4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1799/2001.

 

5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato in conformità di quanto disposto nell'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

 

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/112/CE della Commissione (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 32).

 

 

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato come segue:

 

1) Il titolo II («Caratteristiche qualitative») è modificato come segue:

a) alla lettera A («Caratteristiche minime»), il testo del quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Gli agrumi rispondenti ai criteri di maturazione di cui al presente allegato possono essere "deverdizzati". Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non vengano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.»;

b) alla lettera B («Requisiti di maturazione»), il testo del punto iii) («Arance») è sostituito dal seguente:

«iii) Arance

La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto. I frutti devono presentare il seguente contenuto minimo di succo:

— arance sanguigne: 30 %

— gruppo Navel: 33 %

— altre varietà: 35 %

Tuttavia, le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature atmosferiche elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che abbiano il seguente contenuto minimo di succo:

— varietà Mosambi, Sathgudi e Pacitan: 33 %

— altre varietà: 45 %»

 

2) Al titolo III («Disposizioni relative alla calibrazione»), lettera C («Omogeneità»), punto i), le righe della tabella corrispondenti ai mandarini sono sostituite dalle seguenti:

 

Mandarini

1-XXX-4

5-6

7-10

9

8

7

 

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